Art. 6.
(Riduzione dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti).

      1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
      2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.
      3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità

 

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del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
      4. Nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni amministrative».

      2. I comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data cessano dalla carica i rappresentanti eletti nelle circoscrizioni dei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.